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 Index: 1 - Introduction; 2 - The concept of Arab Middle East, Arab Identity and the barriers for a regional strength integration; 3 - A possible model; 4- Conclusion.[1]

Introduction.

Through this paper I would to point out some brief reasoning on the problematic question of Arab regional integration in the Middle East: why the scholars argue about a continual failure of Pan-Arab supranational entities and which are the main realistic prospective of the Region-building phenomenon in the  Arab Middle East.

Dealing with this issues firstly I would define the precise burdens of Arab Middle East and then I would focus the attention on the main elements that could had fostered a regional integration for Arab States and on the obstacles that had precluded it.

After that I would try to briefly define a possible model of starting integration on economic issues between sub-regional entities (GCC and MAFTA to name but two) in the general framework of the region as I defined above, with reference to the EU regional model.

Finally I would conclude arguing my thesis: today it's it too premature trying to identify a clear road map for a future possible Arab  regional integration like the EC-EU one, instead of most of the basic conditions are still present. In fact,  from the scholars debate on this issue,  what we can expect for the future is only the strengthening of the already integrated sub-regional economic organizations.  Maybe we can suggest the creation of strong commercial partnerships between the different sub-regions through the institution of an independent judicial panel that can promote a “by-case” integration, following the traces of ECJ.

The concept of Arab Middle East, Arab Identity and the barriers for a regional strength integration.

Between the scholars of M.E. issue there is a big debate on a clear determination of this region's boundaries: geographically speaking the major part of scholars defines Middle East as “the core countries of the Levant, the Gulf and the Nile Valley, together with Turkey, Iran and North Africa”[2].

But if we insert  the Arab element to this formula the boundaries of the region change and are reduced or partially shifted: Turkey, Iran and Israel go away for different reasons[3], and states like Somalia and Comoros come in.  So what  can we deduce from these definitions?

The Arab World is bigger than the simple M.E., as well as the M.E. isn't only Arab.

But if we want to fix the boundaries of  “Arab Region” in terms of our dealing we take into consideration only the North Africa, the Gulf (included Iraq) and  the Great Mediterranean Asian countries[4].

What we identify here with the term “Arab Region” is not properly a common definition of region as a part of a continent in geographical terms, but something more social and cultural: a whole of elements that create a common Pan-Arab identity[5].

This Arab entity share a common written language, a common Islamic culture and tradition and, maybe not less important, a common ethnicity, even though with specific exceptions of minorities (Kurds, Berbers, Negroids) leaving in parts of above mentioned states. If we add the political and ideological concept of Pan-Arabic brotherhood and identity, we cannot understand why this great potential conglomerate of States and ideas hasn't established a realist form of regional integration.

The reason of this failure are many, both socio-political and economical.

First of all, the main problem concern the presence of not democratic regimes, such as Socialist Ba'th ones and the existence of kingdoms, emirates and sultans that not share their sovereignty with their people or with supranational institutions. These regimes,  which are not based on the principle of the rule of law (even in the Islamic vision), are characterized by the presence of secret polices, lack transparency, corruption, lack of independent media, a quite absolute control of education and legal system.

This condition, even though not acceptable from a western vision, is due to the past experience of exogenous dependences of these states from non-Arab Entities: the Ottoman Empire, European colonialism. Arab states want to affirm each one his own properly identity as peculiar Nation, in the broaden framework of Arabic community. They didn't want, and still today, they don't want compromise their  sovereignty in strong supranational entities. Then, if we add to this picture the presence of a strong western culture state, as Israel is, we can better understand how  this has generated a sort of instability in the area[6] and thus has contributed to form a sort of complex of inferiority between Arabs and the Westerns.

Another barrier to a dynamics regionalism in the Arab area concerns some economic and market issues that can be summarized in the strong domestic interest in developing national economies, due to the diversification of resources (oil and gas for some States, ship-related services for some others, agriculture for others else) and the related the strong comparative advantages that this phenomenon creates on the exportations to third countries, in the relative-small seizure of markets, in scarce interest of major Arab states to incentive a  trade-market system that involves also smaller States.

Concluding this part of the paper we can argue that all the condition to develop a realistic regional integration are present in the contest, but – in the reverse of the medal – they are also the condition that preclude this integration.

A possible model.

Despite these arguments the idea of a regional organization which was in Europe EEC is not completely prevented in framework de quo: examples can be founded at sub-regional level in the Gulf Cooperation Council vision and in the Mediterranean Arab Free Trade Area projects.

These two entities, each one with his main characteristic typical of the respective areas and sub-regional dynamics and partnerships, following the model offered by European have developed two concrete form of well integrated (in Western terms) regional supranational subject.

The main common elements of the two FTAs are a quite well organized institution framework, in which is still present a judicial panel, and a structured series of rules and common procedures and trade practice, which are leading these entities beyond the failures of other Arab organizations.

Conclusion.

In conclusion, accordingly with the major part of scholars, we can argue that, with the exception of the above mentioned entities, the Arab Middle East as whole is not yet ready to develop a realistic regional integration. This does not mean that in the area others forms of limited seizure entities can be institutionalized, but the model of EU is too much advanced to be taken in to consideration.

So other models, but which one? It's also difficult to think at an ECSC model because we cannot see in the area the minimum condition to create such type of organization. Which sector? If we reason about water resources, we have to face with two big problems, Israel and Turkey, which control the main sources of the blue gold of the area; but this two countries are excluded by definition from our framework.

The only way to develop a model of possible regional integration comports a strengthening of the principle of rule  law, also in the Islamic vision. A second step could be the creation of a Pan-Arab  Free Trade Area, establishing at same a permanent and independent Islamic Arab  Court of Justice, that can enforce and promote the agreed vision of developing entity.



  • Paper written in 2009.

[2] M. Legrenzi – C. Harders, in Beyond Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East, Introduction, Farnham: Ashgate,  2008, p.1.

[3]    Turkey and Israel go away for ethnic and political reasons almost  related to their belonging  to the western culture, while Iran goes away  more for cultural  matters (which include the Shiite vision of Islam) .

[4]    So I mean: Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Bahrain,  Oman, UAE, Qatar, Yemen. 

[5]    Arab regionalism “has its core concept in the notion of awareness, identity and consciousness. These concepts link with social and cultural factors, like the common language, religion and traditions. They relate to common external perceptions involving either political treats or cultural challenges”. In other terms “Arabs, regardless of country of origin, share the perception of belonging to a particular community”. - ref. from E.J. Kirchner, The European Union as a Model for Regional Integration: The Muslim World and Beyond, in J. Monnet/R. Schuman Paper series Vol. 6, n. 1, January 2006, p. 3.

[6]    I refer to the series of conflicts between Arabs (not only Palestinians) and Israelians, always win by the latters.


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Scritto dal Dott. Alberto Russo

All’interno del mercato unico, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha evitato che il diritto al marchio potesse essere utilizzato per bloccare il flusso delle merci fra uno Stato membro e l’altro, sancendo il principio di esaurimento comunitario del diritto al marchio  (in Italia si veda l'art. 5, comma 1, del Codice Proprietà  Intellettuale).

La stessa Corte ha sancito inizialmente che l’esaurimento non si produce quando il marchio originariamente comune appartenga in Stati membri ad imprese fra loro del tutto indipendenti (casi “Hag II” del 1990 e “Ideal Standard” del 1994). L’effetto di esaurimento del diritto di marchio si produce solo per prodotti immessi in commercio nella Comunità/Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Quando dunque lo stesso marchio appartenga  a due diverse imprese economicamente indipendenti in due Stati membri diversi, l’una può valersi del proprio diritto per impedire le importazioni di merci recanti il marchio in questione e provenienti dall’altra.

Il marchio invece non può essere usato per bloccare il flusso di importazioni parallele di merci contrassegnate da un certo marchio quando il titolare sia il medesimo o quando le imprese interessate siano legate da rapporti di gruppo o contrattuali (contratti di licenza). In questo caso la prima messa in commercio nell’Unione provoca l’esaurimento del diritto al marchio.

L'ordinamento prevede un'eccezione al citato principio di esaurimento che si verifica allorquando l’importatore (parallelo) modifica o altera lo stato dei prodotti dopo averli acquistati  (in questo caso è comunque possibile azione di contraffazione) oppure qualora il titolare del marchio possa dimostrare di avere un analogo legittimo motivo – es. differenze qualitative fra le due produzioni contrassegnate dallo stesso marchio.

La prospettiva e il regime di tutela cambiano, quando la controversia attiene la circolazione di marchi provenienti da fuori la “Fortezza Europa”: ovvero quando le importazioni parallele provengono da paesi extra-UE il principio di esaurimento può non trovare  applicazione (caso ricorrente con prodotti provenienti dall'Estremo Oriente).

Nonostante parte della dottrina critichi tale impostazione, la ratio principale alla base tesi negativa si basa sul fatto che oggi il marchio non ha solo una funzione meramente distintiva, bensì anche pubblicitaria – autonomamente tutelata.

Nell’assetto attuale si può ben argomentare che la protezione contro le importazioni parallele (provenienti da Stati terzi) sia di per sé giustificata, anche in assenza di ulteriori legittimi motivi, dall’esigenza stessa di preservare i  valori, pubblicitari e di marketing, incorporati nel segno.

La Corte di Giustizia (caso “Slihouette” del 1998) ha preso risolutamente posizione contro l’ammissibilità dell’esaurimento internazionale: il titolare di un marchio in uno Stato membro ben può opporsi all’importazione di prodotti che siano stati immessi in commercio fuori dall’Unione Europea dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso. La Corte ha pertanto asserito che la direttiva 2008/95 detterebbe una disciplina completa prevedendo l’esaurimento comunitario ed escludendo l’esaurimento internazionale. Successivamente i giudici di Lussemburgo hanno precisato che, nel caso di prima messa in commercio di un prodotto (su cui è apposto un determinato marchio) in uno Stato terzo il titolare può prestare il proprio consenso alla reimportazione in Europa, ma in tal caso, il consenso deve essere manifestato in modo univoco (caso “Davidoff I” del 2001).

 

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Scritto dal Dott. Alberto Russo

In risposta alla problematica del c.d. "nanismo" delle PMI italiane - principale causa della loro difficoltosa competitività internazionale  -, il legislatore nazionale, tramite l'art. 3 del D.L. 5/2009 (novellato dall'art. 42 D.L. 78/2010 - convertito nella L. 30/07/2010 n. 122), ha messo a disposizione un nuovo strumento giuridico a favore dell'internazionalizzazione delle imprese: il contratto di rete.

Il contratto di rete, invero nato dal sempre attuale dibattito sul ruolo e sull'identità dei distretti industriali geografici, si pone come un poliedrico strumento di organizzazione e gestione della filiera produttiva o commerciale, consentendo alle imprese aderenti (le quali continuano a conservare la propria indipendenza patrimoniale e gestionale) di incrementare la propria capacità innovativa e la propria competitività sui mercati esteri attraverso un programma comune. Ciò permette alle PMI di muoversi con la forza di imprese medio-grandi, pur conservando le maggiori flessibilità, velocità di reazione al mercato e qualità produttiva tipiche delle aziende di ridotte dimensioni.

Con il contratto di rete, quindi, le parti si impegnano a collaborare operativamente attraverso lo scambio di informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica: infatti si tratta di un negozio atto a disciplinare tanto l'ambito produttivo quanto  quello distributivo ovvero il cordinamento tra l'uno e l'altro. Le imprese, infatti, hanno facoltà di adottare programmi di produzione o di marketing e un marchio comune ovvero di realizzare siti web condivisi (su cui attivare vendite e-commerce) e software comuni per gestire la contabilità, le certificazioni, la documentazione doganale e quella relativa alle spedizioni ed ai trasporti internazionali. In particolare, il contratto in oggetto agevola la realizzazione di forme di coordinamento più efficaci all'interno delle filiere di sub-fornitura, riducendo così i rischi di dispersione delle risorse ed i costi del controllo.

Alla luce di queste considerazioni, il contratto di rete dovrà prevedere dettagliatamente i seguenti elementi: a) l'oggetto della cooperazione (es.: progetto di ricerca, di produzione o di vendita); b) un'accurata ripartizione del contributo di ciascuno degli aderenti alla rete; c) le penali o le sanzioni irrorabili in caso un singolo membro della rete non raggiunga gli obiettivi a lui affidati; d) l'identificazione del soggetto che si occuperà dell'elaborazione del servizio o progetto oggetto del contratto; e) i parametri di misurazione della redditività del progetto o servizio, il business plan, i tempi e le modalità di realizzazione; f)  l'identificazione del soggetto che coordinerà la rete ed i suoi poteri; g) le modalità non contenziose (mediazione) o contenziose (arbitrato) per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i singoli membri della rete; h) le caratteristiche del fondo della rete di imprese.

Dal punto di vista pratico, un esempio di contratto di rete per operazioni di esplorazione di mercati esteri può ravvisarsi nella predisposizione - da parte di alcune PMI - di un progetto di partecipazione ad una fiera internazionale. In questo caso la rete potrà avere la funzione di organizzare la partecipazione all'evento fieristico e/o la predisposizione di una rete di intermediari (agenti o distributori), mentre i costi dei servizi relativi all'organizzazione dell'evento sarranno corrisposti attraverso il fondo della rete di imprese e solo successivamente riaddebitati alle singole imprese contraenti.

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1 – Distinzioni.

Il marchio costituisce il segno distintivo che contraddistingue i beni o i servizi prodotti o venduti dall’imprenditore; di fatto, il simbolo identificativo dell’impresa stessa.

La normativa in materia è relativamente ampia, distinguendosi diverse tipologie di marchio evolutesi nel tempo e ricondotte a tre grandi distinzioni di massima: marchio nazionale, internazionale e comunitario.

Incentrando questa analisi con esplicito riferimento al primo ambito, la disciplina è data dal Codice Civile, mediante il disposto degli artt. 2659 – 2674, nonché dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in appresso “Codice della proprietà industriale”), che ha ampliato la regolamentazione della materia all’interno degli artt. 7 – 30.

Tra le sottodistinzioni, rileva in particolar modo la differenziazione operata tra marchio “individuale” e marchio “collettivo”: nel primo caso, titolare del marchio è il singolo soggetto avente diritto alla registrazione, laddove, nella seconda ipotesi, il titolare del marchio collettivo è un soggetto plurimo, nella maggior parte dei casi un consorzio di produttori, che opera garantendo l’origine dei prodotti o dei servizi venduti, la loro natura e, soprattutto, la qualità degli stessi.

Il marchio collettivo può, di conseguenza, essere utilizzato da ogni singolo appartenente al consorzio, dietro l’impegnativa a garantire, nella commercializzazione dei loro prodotti o servizi, quelle garanzie di qualità e caratteristiche rappresentate dal marchio collettivo stesso.

Altre sottodistinzioni sono date dalla differenziazione tra marchio “di prodotto”, a cui si rimanda il marchio di fabbrica (apposto dall’imprenditore che realizza materialmente il prodotto) e il marchio di commercio (apposto da colui che commercializza detto prodotto e che non può in nessun caso sostituire od occultare il marchio di fabbrica) e il marchio “di servizio”, che identifica appunto imprese di servizio (quali trasporti, pubblicità, comunicazioni, etc.).

Il marchio può essere poi contraddistinto in base al contenuto: denominativo (costituito da parole), figurativo (costituito da figure), misto; oppure, marchio semplice e complesso, a seconda degli elementi che lo compongono.

Opera infine la distinzione tra “generale” e “speciale”: ad esempio, laddove Audi è un marchio generale, Audi A8 costituisce invece marchio speciale.

 

2 – Registrazione.

 

2.1 – Oggetto.

Più specificatamente, un’altra differenziazione è data dalla registrazione: ai sensi dell’art. 7 del Codice della proprietà industriale, “possono essere oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Stemmi, simboli ed emblemi nazionali o comunque di interesse pubblico non possono essere oggetto di registrazione (art. 10 Codice di proprietà industriale), così come i ritratti di persone se non vi è il loro diretto consenso o dei loro eredi in caso di morte, fino al quarto grado.

 

2.2 – Requisiti di validità.

Proseguendo nell’ordine delle norme di cui al Codice di proprietà industriale, negli artt. 12, 13 e 14 sono indicati i requisiti cardine affinché il marchio possa essere validamente registrato.

Innanzitutto, esso deve possedere la caratteristica dell’originalità e della novità (art. 12), dovendo indicare senza analogie o ambiguità il prodotto o i servizi che l’impresa produce o commercializza, differenziando gli stessi da quelli di altre imprese. È inevitabile, pertanto, che il marchio deve suscitare nel destinatario consumatore la certezza della derivazione dello stesso e le qualità dei prodotti o servizi che richiama, non inducendolo in errore o in confusione, ad esempio, per eccessiva genericità (art. 13). Su quest’ultimo punto, tuttavia, va precisato che l’imprenditore è autorizzato a richiamare un segno o una denominazione generica se, tuttavia, apponga ad esso aggiunte o modifiche atte a differenziare il nuovo marchio, sulla base di un presupposto di interesse ad essere correlato ad una preesistente denominazione, ad esempio per motivi commerciali.

Richiamando ancora l’art. 12, eccettuata l’ovvia incompatibilità dei segni o marchi registrati in data anteriore, non sono ritenuti nuovi, e quindi anch’essi non suscettibili di registrazione, quelli divenuti di uso comune nel linguaggio o negli usi costanti del commercio: più specificatamente quei segni che “siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini”. Come già sopra accennato riguardo il rischio di confusione con altri marchi preesistenti, molto chiara è poi la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, che con sentenza n. 425 del 22 giugno 2000, ha precisato che detto rischio può consistere in un pericolo di “associazione” nel caso in cui il pubblico, anche qualora comprendesse che il marchio imitante non è corrispondente a quello a cui è ispirato, possa comunque ritenere che esso abbia rapporti col medesimo, magari di natura commerciale se non già contrattuale.

Sempre con riferimento al requisito della novità, sono opportune due osservazioni più specifiche: la prima è data dall’art. 12, comma secondo, per il quale, in relazione a marchi già registrati, “non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’art. 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità”; la seconda, invece, concerne la convalida di un marchio assimilabile ad uno preesistente, ammissibile, ai sensi dell’art. 28, se il titolare abbia tollerato nei cinque anni successivi, essendone consapevole, l’uso di quello posteriore registrato.

Altro fondamentale requisito, oltre all’originalità e novità, è la liceità. Dal disposto di cui all’art. 14, non possono costituire oggetto di registrazione segni contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume, segni idonei a trarre in inganno riguardo origine geografica, natura e qualità dei prodotti, nonché segni il cui uso costituirebbe una chiara violazione dell’altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi facenti capo a soggetti terzi.

È facile comprendere l’importanza di tale requisito se si osserva il suo riscontro in sede giudiziale, laddove, vertente una controversia sul punto, la nullità per contrasto con i parametri legislativi di liceità è rilevabile d’ufficio dal giudice, in considerazione della connessa tutela degli interessi della collettività (in tal senso, Tribunale di Bari, 12 luglio 2007).

 

2.3 – Rapporti con il Web: domain names.

Sono opportuni alcuni cenni con riferimento alla Rete, laddove i nomi di dominio assurgendo a segni distintivi dell’impresa, risultano, come espressamente sancisce il Regolamento CE 733/2002, “parte integrante dell’infrastruttura di internet”, svolgendo essi, sempre di più in un’ottica di Mercato Globale, un ruolo principale nella “interoperabilità del World Wide Web”.

La normativa italiana già nel Codice della proprietà industriale aveva recepito l’importanza della problematica, prevedendo all’interno dell’art. 22 il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale un segno nonché un dominio internet associabile a terzi soggetti titolari di altro marchio.

In giurisprudenza è stato altresì specificato che la pratica illecita di confusione, denominata “domain grabbing”, consistente nel registrare presso la Naming Authority il marchio altrui come nome di dominio, è assolutamente configurabile come atto di contraffazione vero e proprio, “censurabile ai sensi dell’art. 22 del Codice della proprietà industriale anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l’utilizzo in internet come ulteriore segno distintivo” (così, Tribunale di Milano, 20 febbraio 2009).

 

3 – Aspetti pratici della registrazione.

3.1 – Modalità di presentazione della richiesta.

La domanda viene depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico o, in alternativa, presso la locale sede della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio.

Il marchio, come detto in precedenza può avere ad oggetto parole, segni o essere misto: nel primo caso l’Ufficio ne consentirà, una volta registrato, l’uso delle stesse con qualsiasi riferimento grafico, cosa che, come facilmente comprensibile, non può avvenire nella seconda ipotesi, ove deve essere presente il medesimo abbinamento di parole e grafica; nella terza fattispecie, infine, la tutela riguarderà solo il logo depositato.

Analogo ragionamento per quanto concerne il deposito di marchi a colori o in bianco e nero.

La richiesta deve riguardare un solo marchio, non ammettendosi domande cumulative, deve contenere un campione dello stesso nonché l’indicazione del genere di prodotti o servizi che lo stesso è destinato a rappresentare, con possibilità di scelta per quanto riguarda l’efficacia territoriale: è possibile infatti scegliere che lo stesso spieghi i propri effetti solo sul territorio nazionale, in ambito comunitario (ricomprendendosi in automatico nuovi Paesi al loro ingresso nell’Unione Europea) o in area internazionale, fermo restando la possibilità, a discrezione del titolare, di scegliere il deposito del marchio in Stati esteri.

L’Ufficio, ricevuta la documentazione, provvederà a concedere o meno la registrazione sulla base dell’osservanza del marchio proposto ai requisiti e alle regole, codicistiche e legislative precedentemente analizzate, in particolar modo per quanto riferito alle cause di nullità.

 

3.2 – Effetti della registrazione.

Gli effetti decorrono dalla data di deposito della domanda con riguardo all’intero territorio nazionale; essi hanno durata decennale, rinnovabile senza limitazioni.

Va specificato altresì che, il mancato uso dello stesso per cinque anni consecutivi (non solo dalla registrazione), comporta la decadenza dal diritto, prevista anche in via parziale se riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi a cui fa riferimento, ovviamente sempre che non venga dimostrato che il mancato sia derivato da un giustificato e legittimo motivo specifico.

A riguardo, è opportuno specificare che tale asserzione è riferibile solo alle ipotesi di marchio registrato, in considerazione che “in materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dei diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio. Infatti, la diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio di diritto non consente un’estensione analogica della norma (…) inoltre, nel caso di marchio di fatto il non uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà.”. (Tribunale di Bari, Sez. IV, 15 maggio 2009).

Con la registrazione il titolare ha diritto, come disposto dall’art. 20 del Codice della proprietà industriale, a fare uso esclusivo del marchio, potendone vietare a terzi l’uso, nello svolgimento della loro attività economica, di segni identici o simili ad esso per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui è stato registrato, se a causa della somiglianza vi possa essere confusione nel pubblico o rischio di associazione.

 

4 – Circolazione del marchio.

 

4.1 – Licenza di marchio.

Ai sensi dell’art. 23 del più volte sopracitato Codice, è ammessa in capo al titolare la possibilità di trasferire a terzi la facoltà di poterne fare un uso limitato nel tempo, sia in via esclusiva che affiancata al titolare, che in forma totale o parziale, riguardo cioè tutti i prodotti o servizi ad esso correlati o, nel secondo caso, con riferimento ad alcune categorie dei medesimi.

Ancora, è possibile prevedere una licenza d’uso valevole su tutto il territorio nazionale come su alcune regioni o aree delimitate di esso.

Comune è l’uso non esclusivo della licenza, che può essere concessa “a condizione che (…) il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.

 

4.2 – Il merchandising. Cenni.

Con il contratto di merchandising, il titolare consente, e concede, l’uso del marchio al fine di pubblicizzare e vendere un prodotto o servizio diverso dal proprio; questa opzione realizzerebbe comunque l’interesse del licenziatario, il quale avvalendosi della notorietà del marchio concessogli può ottenere forti agevolazioni nella commercializzazione dei propri prodotti.

È lasciata, in tali casi, la facoltà al titolare del brand di verificare regolarmente le tipologie d’uso del marchio, al fine che le stesse non possano in qualche modo ledere il prestigio legato al marchio dato in concessione, danneggiando l’impresa titolare dello stesso.

 

 

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Scritto da: Dott. Abg. Erik Tornaboni

In caso di calamità naturale, come nelle ipotesi di alluvioni ed esondazione di fiumi verificatesi recentissimamente nello spezzino in seguito al maltempo, i danni ad attività ed imprese costituiscono, purtroppo, una delle ovvie conseguenze.

Nell’ipotesi di affitto di azienda, la cui disciplina è richiamata alle norme della locazione previste dal Codice Civile, la norma prima di riferimento è data dall’art. 1588, il quale stabilisce che “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.

Naturalmente, consistendo l’affitto d’azienda un’ipotesi di locazione riferita, come è noto, ai locali ove si esercita l’attività di impresa, è pacifica l’attuazione dei principi di cui alla materia delle locazioni immobiliari, per la quale è il conduttore, in tal caso l’affittuario, che è tenuto al mantenimento in buono stato della cosa locatizia fatte salve ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Il disastro naturale, che può costituire senz’altro un’ipotesi di forza maggiore, non esonera tuttavia di per sé stesso l’imprenditore che esercita in affitto d’azienda, il quale, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di custodia del bene affittato.

Questa è la linea espressa dalla giurisprudenza, che nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 17 dicembre 2010, n. 25644, ha stabilito che la presunzione di colpa a carico del conduttore resta in piedi fino a quando il conduttore affittuario non sia in grado di dimostrare di non aver potuto impedire il verificarsi del danno all’immobile.

Naturalmente, resta salvo, in caso di positivo accertamento di impossibilità del mantenimento in buono stato, il diritto della non corresponsione del canone di locazione, dietro l’ovvia restituzione del bene al legittimo proprietario, comportando la risoluzione del contratto (così, Cass., 22 agosto 2007, 17844)

Convenzioni

  • 09.02.12
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