Result of the meeting and the synergy between the academic and professional experiences of Dr. Luca Poli and Dr. Alberto Russo, both former alumni of the Faculty of Law, Catholic University of Milan, as well as of dr. Erik Tornaboni, former alumno of the Faculty of Law of Florence University, the "www.jurisadviser.eu" wants to be a new way of understanding the socio-economic and legal advice to individuals, associations and businesses, both in nationally and internationally.

This is an open project in constant evolution and consistent with current market dynamics, which aims to give an organic collaboration of several competent professionals who can assist clients in many areas: from financial market services, international project management, from corporate governance to ADR procedures, from consultancy in EU affairs and international relations to advice on Internet law and real estate.

The project "www.jurisadviser.eu" wants to be an original model of network that will offer tailor made solutions and, at the same time, to exploit the synergy of the group.

Our professional, in fact, assist their clients personally, using the network created by  "www.jurisadviser.eu"  both to make, case by case, target-oriented and proactive partnership in favor of the interests of its customers, and to promote their competences, also through continued publication of their own papers (articles, reports, manuals, etc..) and a news-letter.

The project "www.jurisadviser.eu”, therefore, is not only a “showcase for telematics”, but it's also a new way of doing business consulting: for all the professionals participating in this initiative, through the appropriate section of site, can also provide on-line assistance, allowing clients to reduce the time and cost of service.

All the members of "www.jurisadviser.eu", have gained great experience working with companies, international institutions or dynamic law firms and are able to offer practical solutions in line with existing legislation.

Professionals belonging to the network "www.jurisadviser.eu" shall have the following Network Agreement that defines the set of values ​​they recognize, accept and share in the conduct of their activity.


Newsflash

Il contratto di rete: un supporto all'internazionalizzazione delle PMI.

There are no translations available.

Scritto dal Dott. Alberto Russo

In risposta alla problematica del c.d. "nanismo" delle PMI italiane - principale causa della loro difficoltosa competitività internazionale  -, il legislatore nazionale, tramite l'art. 3 del D.L. 5/2009 (novellato dall'art. 42 D.L. 78/2010 - convertito nella L. 30/07/2010 n. 122), ha messo a disposizione un nuovo strumento giuridico a favore dell'internazionalizzazione delle imprese: il contratto di rete.

Il contratto di rete, invero nato dal sempre attuale dibattito sul ruolo e sull'identità dei distretti industriali geografici, si pone come un poliedrico strumento di organizzazione e gestione della filiera produttiva o commerciale, consentendo alle imprese aderenti (le quali continuano a conservare la propria indipendenza patrimoniale e gestionale) di incrementare la propria capacità innovativa e la propria competitività sui mercati esteri attraverso un programma comune. Ciò permette alle PMI di muoversi con la forza di imprese medio-grandi, pur conservando le maggiori flessibilità, velocità di reazione al mercato e qualità produttiva tipiche delle aziende di ridotte dimensioni.

Con il contratto di rete, quindi, le parti si impegnano a collaborare operativamente attraverso lo scambio di informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica: infatti si tratta di un negozio atto a disciplinare tanto l'ambito produttivo quanto  quello distributivo ovvero il cordinamento tra l'uno e l'altro. Le imprese, infatti, hanno facoltà di adottare programmi di produzione o di marketing e un marchio comune ovvero di realizzare siti web condivisi (su cui attivare vendite e-commerce) e software comuni per gestire la contabilità, le certificazioni, la documentazione doganale e quella relativa alle spedizioni ed ai trasporti internazionali. In particolare, il contratto in oggetto agevola la realizzazione di forme di coordinamento più efficaci all'interno delle filiere di sub-fornitura, riducendo così i rischi di dispersione delle risorse ed i costi del controllo.

Alla luce di queste considerazioni, il contratto di rete dovrà prevedere dettagliatamente i seguenti elementi: a) l'oggetto della cooperazione (es.: progetto di ricerca, di produzione o di vendita); b) un'accurata ripartizione del contributo di ciascuno degli aderenti alla rete; c) le penali o le sanzioni irrorabili in caso un singolo membro della rete non raggiunga gli obiettivi a lui affidati; d) l'identificazione del soggetto che si occuperà dell'elaborazione del servizio o progetto oggetto del contratto; e) i parametri di misurazione della redditività del progetto o servizio, il business plan, i tempi e le modalità di realizzazione; f)  l'identificazione del soggetto che coordinerà la rete ed i suoi poteri; g) le modalità non contenziose (mediazione) o contenziose (arbitrato) per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i singoli membri della rete; h) le caratteristiche del fondo della rete di imprese.

Dal punto di vista pratico, un esempio di contratto di rete per operazioni di esplorazione di mercati esteri può ravvisarsi nella predisposizione - da parte di alcune PMI - di un progetto di partecipazione ad una fiera internazionale. In questo caso la rete potrà avere la funzione di organizzare la partecipazione all'evento fieristico e/o la predisposizione di una rete di intermediari (agenti o distributori), mentre i costi dei servizi relativi all'organizzazione dell'evento sarranno corrisposti attraverso il fondo della rete di imprese e solo successivamente riaddebitati alle singole imprese contraenti.

Affitto d'azienda e calamità naturali

There are no translations available.


Scritto da: Dott. Abg. Erik Tornaboni

In caso di calamità naturale, come nelle ipotesi di alluvioni ed esondazione di fiumi verificatesi recentissimamente nello spezzino in seguito al maltempo, i danni ad attività ed imprese costituiscono, purtroppo, una delle ovvie conseguenze.

Nell’ipotesi di affitto di azienda, la cui disciplina è richiamata alle norme della locazione previste dal Codice Civile, la norma prima di riferimento è data dall’art. 1588, il quale stabilisce che “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.

Naturalmente, consistendo l’affitto d’azienda un’ipotesi di locazione riferita, come è noto, ai locali ove si esercita l’attività di impresa, è pacifica l’attuazione dei principi di cui alla materia delle locazioni immobiliari, per la quale è il conduttore, in tal caso l’affittuario, che è tenuto al mantenimento in buono stato della cosa locatizia fatte salve ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Il disastro naturale, che può costituire senz’altro un’ipotesi di forza maggiore, non esonera tuttavia di per sé stesso l’imprenditore che esercita in affitto d’azienda, il quale, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di custodia del bene affittato.

Questa è la linea espressa dalla giurisprudenza, che nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 17 dicembre 2010, n. 25644, ha stabilito che la presunzione di colpa a carico del conduttore resta in piedi fino a quando il conduttore affittuario non sia in grado di dimostrare di non aver potuto impedire il verificarsi del danno all’immobile.

Naturalmente, resta salvo, in caso di positivo accertamento di impossibilità del mantenimento in buono stato, il diritto della non corresponsione del canone di locazione, dietro l’ovvia restituzione del bene al legittimo proprietario, comportando la risoluzione del contratto (così, Cass., 22 agosto 2007, 17844)

Notizie Flash

  • 09.02.12
    There are no translations available.

    Int_Logo

    Dal 10 febbraio 2012 Jurisadviser ha ufficialmente formalizzato la convenzione con Confindustria La Spezia, accordo con il quale, per i prossimi 12 mesi, il nostro portale è a disposizione di tutti gli associati all'Ente per consulenze nei settori "Internet Law" e "Internationalization & Global Market". Un grande passo per Jurisadviser ma anche un'eccellente possibilità per usufruire a tariffe vantaggiose ed esclusive di un servizio di assoluta prima qualità.

    Read more...

Consulenza On Line

"Offre consigli in materia legale, aziendale, internazionale, economica e delle nuove tecnologie, messi a disposizione da uno staff di esperti consulenti"

Vai alla richiesta

INTERNET LAW

FINANCIAL MARKET SERVICES

EU AFFAIRS & LAW