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 Index: 1 - Introduction; 2 - The concept of Arab Middle East, Arab Identity and the barriers for a regional strength integration; 3 - A possible model; 4- Conclusion.[1]

Introduction.

Through this paper I would to point out some brief reasoning on the problematic question of Arab regional integration in the Middle East: why the scholars argue about a continual failure of Pan-Arab supranational entities and which are the main realistic prospective of the Region-building phenomenon in the  Arab Middle East.

Dealing with this issues firstly I would define the precise burdens of Arab Middle East and then I would focus the attention on the main elements that could had fostered a regional integration for Arab States and on the obstacles that had precluded it.

After that I would try to briefly define a possible model of starting integration on economic issues between sub-regional entities (GCC and MAFTA to name but two) in the general framework of the region as I defined above, with reference to the EU regional model.

Finally I would conclude arguing my thesis: today it's it too premature trying to identify a clear road map for a future possible Arab  regional integration like the EC-EU one, instead of most of the basic conditions are still present. In fact,  from the scholars debate on this issue,  what we can expect for the future is only the strengthening of the already integrated sub-regional economic organizations.  Maybe we can suggest the creation of strong commercial partnerships between the different sub-regions through the institution of an independent judicial panel that can promote a “by-case” integration, following the traces of ECJ.

The concept of Arab Middle East, Arab Identity and the barriers for a regional strength integration.

Between the scholars of M.E. issue there is a big debate on a clear determination of this region's boundaries: geographically speaking the major part of scholars defines Middle East as “the core countries of the Levant, the Gulf and the Nile Valley, together with Turkey, Iran and North Africa”[2].

But if we insert  the Arab element to this formula the boundaries of the region change and are reduced or partially shifted: Turkey, Iran and Israel go away for different reasons[3], and states like Somalia and Comoros come in.  So what  can we deduce from these definitions?

The Arab World is bigger than the simple M.E., as well as the M.E. isn't only Arab.

But if we want to fix the boundaries of  “Arab Region” in terms of our dealing we take into consideration only the North Africa, the Gulf (included Iraq) and  the Great Mediterranean Asian countries[4].

What we identify here with the term “Arab Region” is not properly a common definition of region as a part of a continent in geographical terms, but something more social and cultural: a whole of elements that create a common Pan-Arab identity[5].

This Arab entity share a common written language, a common Islamic culture and tradition and, maybe not less important, a common ethnicity, even though with specific exceptions of minorities (Kurds, Berbers, Negroids) leaving in parts of above mentioned states. If we add the political and ideological concept of Pan-Arabic brotherhood and identity, we cannot understand why this great potential conglomerate of States and ideas hasn't established a realist form of regional integration.

The reason of this failure are many, both socio-political and economical.

First of all, the main problem concern the presence of not democratic regimes, such as Socialist Ba'th ones and the existence of kingdoms, emirates and sultans that not share their sovereignty with their people or with supranational institutions. These regimes,  which are not based on the principle of the rule of law (even in the Islamic vision), are characterized by the presence of secret polices, lack transparency, corruption, lack of independent media, a quite absolute control of education and legal system.

This condition, even though not acceptable from a western vision, is due to the past experience of exogenous dependences of these states from non-Arab Entities: the Ottoman Empire, European colonialism. Arab states want to affirm each one his own properly identity as peculiar Nation, in the broaden framework of Arabic community. They didn't want, and still today, they don't want compromise their  sovereignty in strong supranational entities. Then, if we add to this picture the presence of a strong western culture state, as Israel is, we can better understand how  this has generated a sort of instability in the area[6] and thus has contributed to form a sort of complex of inferiority between Arabs and the Westerns.

Another barrier to a dynamics regionalism in the Arab area concerns some economic and market issues that can be summarized in the strong domestic interest in developing national economies, due to the diversification of resources (oil and gas for some States, ship-related services for some others, agriculture for others else) and the related the strong comparative advantages that this phenomenon creates on the exportations to third countries, in the relative-small seizure of markets, in scarce interest of major Arab states to incentive a  trade-market system that involves also smaller States.

Concluding this part of the paper we can argue that all the condition to develop a realistic regional integration are present in the contest, but – in the reverse of the medal – they are also the condition that preclude this integration.

A possible model.

Despite these arguments the idea of a regional organization which was in Europe EEC is not completely prevented in framework de quo: examples can be founded at sub-regional level in the Gulf Cooperation Council vision and in the Mediterranean Arab Free Trade Area projects.

These two entities, each one with his main characteristic typical of the respective areas and sub-regional dynamics and partnerships, following the model offered by European have developed two concrete form of well integrated (in Western terms) regional supranational subject.

The main common elements of the two FTAs are a quite well organized institution framework, in which is still present a judicial panel, and a structured series of rules and common procedures and trade practice, which are leading these entities beyond the failures of other Arab organizations.

Conclusion.

In conclusion, accordingly with the major part of scholars, we can argue that, with the exception of the above mentioned entities, the Arab Middle East as whole is not yet ready to develop a realistic regional integration. This does not mean that in the area others forms of limited seizure entities can be institutionalized, but the model of EU is too much advanced to be taken in to consideration.

So other models, but which one? It's also difficult to think at an ECSC model because we cannot see in the area the minimum condition to create such type of organization. Which sector? If we reason about water resources, we have to face with two big problems, Israel and Turkey, which control the main sources of the blue gold of the area; but this two countries are excluded by definition from our framework.

The only way to develop a model of possible regional integration comports a strengthening of the principle of rule  law, also in the Islamic vision. A second step could be the creation of a Pan-Arab  Free Trade Area, establishing at same a permanent and independent Islamic Arab  Court of Justice, that can enforce and promote the agreed vision of developing entity.



  • Paper written in 2009.

[2] M. Legrenzi – C. Harders, in Beyond Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East, Introduction, Farnham: Ashgate,  2008, p.1.

[3]    Turkey and Israel go away for ethnic and political reasons almost  related to their belonging  to the western culture, while Iran goes away  more for cultural  matters (which include the Shiite vision of Islam) .

[4]    So I mean: Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Bahrain,  Oman, UAE, Qatar, Yemen. 

[5]    Arab regionalism “has its core concept in the notion of awareness, identity and consciousness. These concepts link with social and cultural factors, like the common language, religion and traditions. They relate to common external perceptions involving either political treats or cultural challenges”. In other terms “Arabs, regardless of country of origin, share the perception of belonging to a particular community”. - ref. from E.J. Kirchner, The European Union as a Model for Regional Integration: The Muslim World and Beyond, in J. Monnet/R. Schuman Paper series Vol. 6, n. 1, January 2006, p. 3.

[6]    I refer to the series of conflicts between Arabs (not only Palestinians) and Israelians, always win by the latters.


1 – Distinzioni.

Il marchio costituisce il segno distintivo che contraddistingue i beni o i servizi prodotti o venduti dall’imprenditore; di fatto, il simbolo identificativo dell’impresa stessa.

La normativa in materia è relativamente ampia, distinguendosi diverse tipologie di marchio evolutesi nel tempo e ricondotte a tre grandi distinzioni di massima: marchio nazionale, internazionale e comunitario.

Incentrando questa analisi con esplicito riferimento al primo ambito, la disciplina è data dal Codice Civile, mediante il disposto degli artt. 2659 – 2674, nonché dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in appresso “Codice della proprietà industriale”), che ha ampliato la regolamentazione della materia all’interno degli artt. 7 – 30.

Tra le sottodistinzioni, rileva in particolar modo la differenziazione operata tra marchio “individuale” e marchio “collettivo”: nel primo caso, titolare del marchio è il singolo soggetto avente diritto alla registrazione, laddove, nella seconda ipotesi, il titolare del marchio collettivo è un soggetto plurimo, nella maggior parte dei casi un consorzio di produttori, che opera garantendo l’origine dei prodotti o dei servizi venduti, la loro natura e, soprattutto, la qualità degli stessi.

Il marchio collettivo può, di conseguenza, essere utilizzato da ogni singolo appartenente al consorzio, dietro l’impegnativa a garantire, nella commercializzazione dei loro prodotti o servizi, quelle garanzie di qualità e caratteristiche rappresentate dal marchio collettivo stesso.

Altre sottodistinzioni sono date dalla differenziazione tra marchio “di prodotto”, a cui si rimanda il marchio di fabbrica (apposto dall’imprenditore che realizza materialmente il prodotto) e il marchio di commercio (apposto da colui che commercializza detto prodotto e che non può in nessun caso sostituire od occultare il marchio di fabbrica) e il marchio “di servizio”, che identifica appunto imprese di servizio (quali trasporti, pubblicità, comunicazioni, etc.).

Il marchio può essere poi contraddistinto in base al contenuto: denominativo (costituito da parole), figurativo (costituito da figure), misto; oppure, marchio semplice e complesso, a seconda degli elementi che lo compongono.

Opera infine la distinzione tra “generale” e “speciale”: ad esempio, laddove Audi è un marchio generale, Audi A8 costituisce invece marchio speciale.

 

2 – Registrazione.

 

2.1 – Oggetto.

Più specificatamente, un’altra differenziazione è data dalla registrazione: ai sensi dell’art. 7 del Codice della proprietà industriale, “possono essere oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Stemmi, simboli ed emblemi nazionali o comunque di interesse pubblico non possono essere oggetto di registrazione (art. 10 Codice di proprietà industriale), così come i ritratti di persone se non vi è il loro diretto consenso o dei loro eredi in caso di morte, fino al quarto grado.

 

2.2 – Requisiti di validità.

Proseguendo nell’ordine delle norme di cui al Codice di proprietà industriale, negli artt. 12, 13 e 14 sono indicati i requisiti cardine affinché il marchio possa essere validamente registrato.

Innanzitutto, esso deve possedere la caratteristica dell’originalità e della novità (art. 12), dovendo indicare senza analogie o ambiguità il prodotto o i servizi che l’impresa produce o commercializza, differenziando gli stessi da quelli di altre imprese. È inevitabile, pertanto, che il marchio deve suscitare nel destinatario consumatore la certezza della derivazione dello stesso e le qualità dei prodotti o servizi che richiama, non inducendolo in errore o in confusione, ad esempio, per eccessiva genericità (art. 13). Su quest’ultimo punto, tuttavia, va precisato che l’imprenditore è autorizzato a richiamare un segno o una denominazione generica se, tuttavia, apponga ad esso aggiunte o modifiche atte a differenziare il nuovo marchio, sulla base di un presupposto di interesse ad essere correlato ad una preesistente denominazione, ad esempio per motivi commerciali.

Richiamando ancora l’art. 12, eccettuata l’ovvia incompatibilità dei segni o marchi registrati in data anteriore, non sono ritenuti nuovi, e quindi anch’essi non suscettibili di registrazione, quelli divenuti di uso comune nel linguaggio o negli usi costanti del commercio: più specificatamente quei segni che “siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini”. Come già sopra accennato riguardo il rischio di confusione con altri marchi preesistenti, molto chiara è poi la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, che con sentenza n. 425 del 22 giugno 2000, ha precisato che detto rischio può consistere in un pericolo di “associazione” nel caso in cui il pubblico, anche qualora comprendesse che il marchio imitante non è corrispondente a quello a cui è ispirato, possa comunque ritenere che esso abbia rapporti col medesimo, magari di natura commerciale se non già contrattuale.

Sempre con riferimento al requisito della novità, sono opportune due osservazioni più specifiche: la prima è data dall’art. 12, comma secondo, per il quale, in relazione a marchi già registrati, “non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’art. 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità”; la seconda, invece, concerne la convalida di un marchio assimilabile ad uno preesistente, ammissibile, ai sensi dell’art. 28, se il titolare abbia tollerato nei cinque anni successivi, essendone consapevole, l’uso di quello posteriore registrato.

Altro fondamentale requisito, oltre all’originalità e novità, è la liceità. Dal disposto di cui all’art. 14, non possono costituire oggetto di registrazione segni contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume, segni idonei a trarre in inganno riguardo origine geografica, natura e qualità dei prodotti, nonché segni il cui uso costituirebbe una chiara violazione dell’altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi facenti capo a soggetti terzi.

È facile comprendere l’importanza di tale requisito se si osserva il suo riscontro in sede giudiziale, laddove, vertente una controversia sul punto, la nullità per contrasto con i parametri legislativi di liceità è rilevabile d’ufficio dal giudice, in considerazione della connessa tutela degli interessi della collettività (in tal senso, Tribunale di Bari, 12 luglio 2007).

 

2.3 – Rapporti con il Web: domain names.

Sono opportuni alcuni cenni con riferimento alla Rete, laddove i nomi di dominio assurgendo a segni distintivi dell’impresa, risultano, come espressamente sancisce il Regolamento CE 733/2002, “parte integrante dell’infrastruttura di internet”, svolgendo essi, sempre di più in un’ottica di Mercato Globale, un ruolo principale nella “interoperabilità del World Wide Web”.

La normativa italiana già nel Codice della proprietà industriale aveva recepito l’importanza della problematica, prevedendo all’interno dell’art. 22 il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale un segno nonché un dominio internet associabile a terzi soggetti titolari di altro marchio.

In giurisprudenza è stato altresì specificato che la pratica illecita di confusione, denominata “domain grabbing”, consistente nel registrare presso la Naming Authority il marchio altrui come nome di dominio, è assolutamente configurabile come atto di contraffazione vero e proprio, “censurabile ai sensi dell’art. 22 del Codice della proprietà industriale anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l’utilizzo in internet come ulteriore segno distintivo” (così, Tribunale di Milano, 20 febbraio 2009).

 

3 – Aspetti pratici della registrazione.

3.1 – Modalità di presentazione della richiesta.

La domanda viene depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico o, in alternativa, presso la locale sede della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio.

Il marchio, come detto in precedenza può avere ad oggetto parole, segni o essere misto: nel primo caso l’Ufficio ne consentirà, una volta registrato, l’uso delle stesse con qualsiasi riferimento grafico, cosa che, come facilmente comprensibile, non può avvenire nella seconda ipotesi, ove deve essere presente il medesimo abbinamento di parole e grafica; nella terza fattispecie, infine, la tutela riguarderà solo il logo depositato.

Analogo ragionamento per quanto concerne il deposito di marchi a colori o in bianco e nero.

La richiesta deve riguardare un solo marchio, non ammettendosi domande cumulative, deve contenere un campione dello stesso nonché l’indicazione del genere di prodotti o servizi che lo stesso è destinato a rappresentare, con possibilità di scelta per quanto riguarda l’efficacia territoriale: è possibile infatti scegliere che lo stesso spieghi i propri effetti solo sul territorio nazionale, in ambito comunitario (ricomprendendosi in automatico nuovi Paesi al loro ingresso nell’Unione Europea) o in area internazionale, fermo restando la possibilità, a discrezione del titolare, di scegliere il deposito del marchio in Stati esteri.

L’Ufficio, ricevuta la documentazione, provvederà a concedere o meno la registrazione sulla base dell’osservanza del marchio proposto ai requisiti e alle regole, codicistiche e legislative precedentemente analizzate, in particolar modo per quanto riferito alle cause di nullità.

 

3.2 – Effetti della registrazione.

Gli effetti decorrono dalla data di deposito della domanda con riguardo all’intero territorio nazionale; essi hanno durata decennale, rinnovabile senza limitazioni.

Va specificato altresì che, il mancato uso dello stesso per cinque anni consecutivi (non solo dalla registrazione), comporta la decadenza dal diritto, prevista anche in via parziale se riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi a cui fa riferimento, ovviamente sempre che non venga dimostrato che il mancato sia derivato da un giustificato e legittimo motivo specifico.

A riguardo, è opportuno specificare che tale asserzione è riferibile solo alle ipotesi di marchio registrato, in considerazione che “in materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dei diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio. Infatti, la diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio di diritto non consente un’estensione analogica della norma (…) inoltre, nel caso di marchio di fatto il non uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà.”. (Tribunale di Bari, Sez. IV, 15 maggio 2009).

Con la registrazione il titolare ha diritto, come disposto dall’art. 20 del Codice della proprietà industriale, a fare uso esclusivo del marchio, potendone vietare a terzi l’uso, nello svolgimento della loro attività economica, di segni identici o simili ad esso per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui è stato registrato, se a causa della somiglianza vi possa essere confusione nel pubblico o rischio di associazione.

 

4 – Circolazione del marchio.

 

4.1 – Licenza di marchio.

Ai sensi dell’art. 23 del più volte sopracitato Codice, è ammessa in capo al titolare la possibilità di trasferire a terzi la facoltà di poterne fare un uso limitato nel tempo, sia in via esclusiva che affiancata al titolare, che in forma totale o parziale, riguardo cioè tutti i prodotti o servizi ad esso correlati o, nel secondo caso, con riferimento ad alcune categorie dei medesimi.

Ancora, è possibile prevedere una licenza d’uso valevole su tutto il territorio nazionale come su alcune regioni o aree delimitate di esso.

Comune è l’uso non esclusivo della licenza, che può essere concessa “a condizione che (…) il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.

 

4.2 – Il merchandising. Cenni.

Con il contratto di merchandising, il titolare consente, e concede, l’uso del marchio al fine di pubblicizzare e vendere un prodotto o servizio diverso dal proprio; questa opzione realizzerebbe comunque l’interesse del licenziatario, il quale avvalendosi della notorietà del marchio concessogli può ottenere forti agevolazioni nella commercializzazione dei propri prodotti.

È lasciata, in tali casi, la facoltà al titolare del brand di verificare regolarmente le tipologie d’uso del marchio, al fine che le stesse non possano in qualche modo ledere il prestigio legato al marchio dato in concessione, danneggiando l’impresa titolare dello stesso.

 

 

Da ormai diversi anni si assiste alla massiccia e continuativa diffusione di scambi collettivi di files tra internauti, siano essi riconducibili a formati audio, come canzoni o registrazioni vocali, video o scritti, questi ultimi sempre più spesso individuati in veri e propri libri in formato digitale.

Il Web è divenuto un immenso oceano frequentato da un altrettanto immenso numero di navigatori, pronti a condividere quante più informazioni possibili per gli scopi più disparati, siano questi volti alla semplice e pura ricerca di nuove conoscenze che coincidenti con la volontà di costituire nuove fonti di business e di lucro.

Fece scalpore, nell’estate del 1999 la messa in Rete del sistema Napster, un programma di condivisione “peer to peer” volto allo scambio degli ormai noti file mp3, contenenti perlopiù tracce musicali, che consentiva a chiunque avesse effettuato il download del programma di ricercare, e di conseguenza caricare, detti files direttamente all’interno dei supporti hardware di tutti i computer in quel momento allacciati al software Napster.

Il colpo di genio fu di tal Shawn Fanning, diciannovenne americano che, è evidente, scatenò le ire dei mercati discografici di mezzo mondo, in particolar modo delle grandi major statunitensi, con il risultato dell’instaurazione di un contenzioso davanti alle Corti Federali americane risoltosi, amplificando, con la sostanziale chiusura del programma.

Tuttavia, nonostante il risultato sfavorevole, il fenomeno del “peer to peer” crebbe ulteriormente, nascendo da subito nuovi software in grado di favorire e realizzare l’interscambio di files, musicali e non, aggirando i limiti giurisprudenziali nel senso di costituire una condivisione non dipendente necessariamente dal server del programma, come Napster di fatto realizzava con un proprio diretto servizio di indicizzazione degli mp3 presenti nel Web in quel determinato momento.

Fu infatti questo uso improprio dei propri servers che fu toccato dalla condanna dei tribunali americani, non avendo questi considerato l’ipotesi che si potesse comunque realizzare un risultato analogo attraverso altre vie informatiche non facenti leva sul server del programma che consente l’interscambio. 

Dunque, il “file – sharing” (letteralmente, condivisione di files) rinasceva a nuova vita dopo un iniziale tentativo di soppressione o parziale ridimensionamento, con i risultati più rilevanti di trarne una fonte di business come di fatto concretizzato da nuovi intermediari sul mercato non solo musicale. Oggi esso appare una straordinaria fonte pubblicitaria ma anche e soprattutto identificativa dell’evolvere delle tendenze delle masse, risultando indicatore di gusti, scelte e opinioni sfruttato da nuovi soggetti sul mercato: su tutti, il negozio virtuale iTunes, realizzato dal gigante Apple Inc., che dalla sua costituzione ha realizzato la vendita di milioni di formati digitali con conseguenti fatturati stellari nel pieno rispetto delle regole sul copyright.

Fatte queste premesse, risulterà chiaro a tutti come un fenomeno di tali dimensioni possa contrastare con esigenze di tutela del diritto di autore: la diffusione telematica, se può coincidere, come nel caso di iTunes, in una corretta ed autorizzata commercializzazione dei prodotti, spesso tende a violare la sfera giuridica del titolare dell’opera divulgata impropriamente. In Italia, la norma giuridica di riferimento in materia di diritto d’autore è costituita dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, che ha subito pesanti interventi di riformulazione in seguito alle Direttive Europee recepite in provvedimenti legislativi nazionali (in particolar modo il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 che ha recepito la Direttiva 2001/29/CE) che hanno inserito nella sopracitata legge di riferimento nuovi dispositivi e modificato altri ormai divenuti inadeguati e obsoleti alla luce dei progressi tecnologici.

Difficilmente, tuttavia, la punibilità del “file – sharing” che, di fatto, qualora violi il copyright costituisce indiscutibilmente attività illecita, è condizionata in particolare a due aspetti che ne condizionano la sua applicabilità: in primo luogo, esso coincide spesso con la libertà di scambio e comunicazione, toccando anche l’ambito della libera corrispondenza ed espressione tra singoli individui, entità giuridiche gerarchicamente superiori al diritto d’autore in forza della loro tutela costituzionale; secondariamente, appare molto difficile, se non impossibile, concretizzare detta punibilità visto l’innumerevole quantitativo di soggetti che possono mettere in atto l’illecito.

Di fatto, concordemente alla normativa comunitaria, anche nel territorio italiano il fenomeno “file – sharing” ha trovato soluzioni atte a mediare i contrapposti interessi in gioco, realizzandosi nell’ammissibilità di poter svolgere attività di “peer to peer” ed interscambio considerando attività innocua quella che si concretizza nel libero e personale uso dei dati ricercati e salvati.

Diverso trattamento, invece, quando l’attività di interscambio viene sviluppata e svolta con organizzazione di mezzi per rendere fruibile il “file – sharing” alla collettività degli utenti svolgendo l’upload di opere protette da copyright, introducendo la novella realizzata dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 sull’originaria normativa in materia di diritto d’autore anche profili di natura penale: l’art. 171, comma 1, lett. A) – bis, punisce con la multa da € 51,65 ad € 2.065,80 chiunque “mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa” (si pensi ad album o singole tracce, riproduzioni cinematografiche o stralci di esse).

Assai più aspre, invece, le pene per coloro che da tale attività intendono trarne profitto diretto: il seguente art. 171 – ter, lett. F) – bis, punisce con la pena detentiva da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,30 a € 15.493,70 chiunque “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 – quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”.

È evidente, dunque, la differenziazione sviluppata in tal senso nel nostro Paese, attuata proprio, richiamando quando detto in precedenza, sulla problematica della protezione di diritti personalissimi e costituzionalmente rilevanti che non possono sottostare agli interessi soggettivi legati al copyright; il rischio di svilire in parte un diritto per garantire il rispetto di un'altra sizione giuridica quale la protezione dei dati personali e la libera circolazione della libertà di espressione e scambio lascia comunque spazi tutt’ora aperti e privi di una tutela ben definita, sulla quale, tuttavia, il Legislatore italiano sta lavorando.

In questo breve articolo, ci si è rivolti in particolare a problematiche interessanti il privato fruitore del Web, che in questo campo, come noto, trova migliaia e migliaia di utilizzatori; diverse però sono le tematiche legate al “file - sharing”, interessanti la tutela della privacy (si pensi ai software per la ricerca e tracciabilità dei singoli che realizzano un illecito traffico di “peer to peer”), l’organizzazione sistematica di violazioni del copyright da parte di siti specializzati o, in ambito giurisprudenziale, le più note controversie internazionali che hanno interessato alcuni tra i più noti siti web mondiali; tematiche più o meno sviluppate su cui in futuro si darà spazio all’interno del portale Jurisadviser.

Convenzioni

  • 09.02.12

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